Sez. 1, Sentenza n. 45638 del 10/10/2001 Cc. (dep. 20/12/2001) Rv. 220369 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Pene detentive brevi - Sospensione dell'esecuzione in vista di eventuale applicazione di misure alternative - Divieto nel caso di condannati per taluno dei reati previsti dall'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario - Operatività del divieto anche nell'ipotesi di condannato agli arresti domiciliari - Sussistenza.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Il divieto di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi, previsto dall'art.656, comma 9, lett.a), c.p.p. nei confronti di soggetti che siano stati condannati per taluno dei delitti di cui all'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario trova applicazione anche nel caso, previsto dal successivo comma 10 dello stesso articolo 656, in cui il condannato si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, atteso che tale circostanza non fa venir meno la ragione del suddetto divieto, costituita dalla presunzione di particolare pericolosità dei soggetti in questione, contrapposta e prevalente rispetto a quella di ridotta pericolosità, in genere, dei condannati a pene detentive brevi, sulla quale si basa la regola della sospensione, nei loro confronti, dell'esecuzione di tali pene.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)