Sez. 1, Sentenza n. 10683 del 08/02/2008 Cc. (dep. 07/03/2008) Rv. 239564 - 01
ESECUZIONE - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione della pena - Divieto nel caso di condannati per un dei reati previsti dall'art. 4 bis O.P. - Operatività del divieto anche nell'ipotesi di condannato agli arresti domiciliari - Sussistenza.
ESECUZIONE - IN GENERE
Il divieto di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi, previsto dall'art. 656, comma nono, lett. a), cod. proc. pen. nei confronti di soggetti che siano stati condannati per uno dei delitti di cui all'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario, trova applicazione anche nel caso, previsto dal successivo comma decimo, in cui il condannato si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che la sottoposizione agli arresti domiciliari non fa venir meno la ragione del divieto, costituita dalla presunzione di particolare pericolosità dei soggetti in questione contrapposta e prevalente rispetto a quella di ridotta pericolosità, in genere, dei condannati a pene detentive brevi, sulla quale si basa la regola della sospensione dell'esecuzione di tali pene, precisando altresì che la soluzione accolta è avvalorata dalla modifica dell'art. 656, comma nono, lett. a) cit., operata dall'art. 4 undevicies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. con modd. in L. 21 febbraio 2006, n. 46).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)