Sez. 5, Sentenza n. 3243 del 21/01/1982 Ud. (dep. 25/03/1982) Rv. 152961 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE - RINVIO - RINVIO AD UDIENZA FISSA PRIMA DELLA APERTURA DEL DIBATTIMENTO - EQUIVALE A SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA AL DIFENSORE PRESENTE - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONI ALL'IMPUTATO CONTUMACE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE - RINVIO - RINVIO AD UDIENZA FISSA PRIMA DELLA APERTURA DEL DIBATTIMENTO - EQUIVALE A SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA AL DIFENSORE PRESENTE - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONI ALL'IMPUTATO CONTUMACE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Poiché il rinvio a data fissa, anche se disposto prima della apertura del dibattimento, non è un rinvio in senso tecnico, sottoposto alla disciplina dell'art. 432 cod. proc. pen., ma rientra nell'ipotesi della sospensione, prevista dall'art. 431 cod. proc. pen., l'avviso della nuova udienza dato verbalmente al difensore presente sostituisce la citazione dell'imputato, ancorché contumace. (Conf. 145056, ed ivi cit.; 145573. Contra, nel senso che il differimento del dibattimento prima che siano compiute le formalità di apertura dello stesso deve considerarsi a tutti gli effetti un rinvio in senso tecnico ai sensi dell'art. 432 cod. proc. pen., 148062, ed ivi cit. In senso conforme alla seconda parte della massima, pur rilevando che trattasi di un rinvio avente caratteristiche analoghe al rinvio a tempo indeterminato, 147113).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)