Sez. 1, Sentenza n. 4503 del 21/04/1995 (Rv. 491969 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - COMPETENZE | Regione Campania - Debiti delle U.S.L. nei confronti dei farmacisti - Pagamento - U.S.L. obbligata.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - COMPETENZE
In tema di debiti delle U.S.L. nei confronti dei farmacisti, la deliberazione della Regione Campania n. 667 dell'8 febbraio 1984, con cui sono stati concentrati in una U.S.L. per ciascuna provincia (cosiddetta U.S.L. capofila) i compiti di cassa relativi alla spesa farmaceutica, non comporta successione della U.S.L. capofila nelle obbligazioni della U.S.L. territorialmente competente, che resta il soggetto passivamente legittimato nei confronti del farmacista. Nè assume rilievo, in contrario, il D.L. 27 agosto 1993 n, 324, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993 n. 324, convertito, con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993 n. 423, il quale, all'art. 1. n. 10, prevede che obbligata al pagamento non è l'unità sanitaria territorialmente competente, bensì quella incaricata del pagamento, poiché esso stabilisce anche che ciò vale solo per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 14 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 28 CORTE COST., Legge 27/12/1983 num. 730 art. 27 CORTE COST., Decreto Legge 27/08/1993 num. 324 art. 1 CORTE COST., Legge 27/10/1993 num. 423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)