Sez. 1, Sentenza n. 1802 del 07/03/1996 (Rv. 496179 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Regione Campania - Deliberazione n. 667 dell'8 febbraio 1984 - Debiti delle USL nei confronti dei farmacisti - Determinazione di U.S.L. capofila - Successione nelle obbligazioni delle USL territoriali - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
In tema di debiti delle USL nei confronti dei farmacisti, la deliberazione della Regione Campania n. 667 dell'8 febbraio 1984, con cui sono stati concentrati in una U.S.L. per ciascuna provincia (cosiddetta U.S.L. capofila) i compiti di cassa relativi alla spesa farmaceutica, non comporta successione della U.S.L. capofila nelle obbligazioni della U.S.L. territorialmente competente, né responsabilità solidale delle due USL, non essendo ravvisabile né la figura dell'espromissione né quella dell'accollo, con la conseguenza che la USL territoriale resta il solo soggetto passivamente legittimato nei confronti del farmacista.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 14 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 28 CORTE COST., Legge Reg. Campania 08/02/1984 num. 667, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)