Sez. 2, Sentenza n. 3504 del 22/06/1979 (Rv. 399916 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - MORTE DELLA PARTE NEL CORSO DEL PROCESSO - LEGITTIMAZIONE - TRASMISSIONE AGLI EREDI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA ANCHE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - MORTE DELLA PARTE NEL CORSO DEL PROCESSO - LEGITTIMAZIONE - TRASMISSIONE AGLI EREDI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA ANCHE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*
In caso di morte della parte nel corso del processo la legittimazione si trasmette agli eredi, con la conseguenza che il rapporto processuale deve proseguire nei confronti di tutti costoro, ricorrendo una situazione di litisconsorzio necessario che, per la norma di cui all'art 331 cod proc civ deve essere mantenuto anche nella fase di impugnazione, per cui in Mancanza dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi, ricorre la nullita assoluta - rilevabile d'ufficio anche in Cassazione - del procedimento e della conseguente sentenza, senza che possa incidere l'eventuale condanna degli eredi con il vincolo di solidarieta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)