Sez. 3, Sentenza n. 1824 del 16/03/1984 (Rv. 433893 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MORTE DI UNA DELLE PARTI NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - POSIZIONE DEGLI EREDI - LITISCONSORZIO NECESSARIO PER RAGIONI PROCESSUALI - CONSEGUENZE - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO NEI CONFRONTI DI TUTTI I COEREDI - NECESSITÀ - PRETERMISSIONE DI ALCUNI COEREDI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - OMISSIONE - NULLITÀ ASSOLUTA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MORTE DI UNA DELLE PARTI NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - POSIZIONE DEGLI EREDI - LITISCONSORZIO NECESSARIO PER RAGIONI PROCESSUALI - CONSEGUENZE - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO NEI CONFRONTI DI TUTTI I COEREDI - NECESSITÀ - PRETERMISSIONE DI ALCUNI COEREDI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - OMISSIONE - NULLITÀ ASSOLUTA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Nel caso della morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette ai suoi eredi i quali, succedendo al soggetto originario, vengono a trovarsi per tutta la durata del giudizio in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali che, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, impone la riassunzione del processo nei confronti di tutti i coeredi, con la conseguenza che, in fase di appello, deve essere ordinata la integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti dei coeredi pretermessi, pena la nullità assoluta, rilevabile d'ufficio anche in Cassazione, del procedimento e della conseguente sentenza, la quale deve essere cassata con rinvio allo stesso giudice perché provveda preliminarmente all'applicazione della disciplina di cui al richiamato art. 331 cod. proc. civ.. (V 1707/82, mass n 419543; (V 5231/80, mass n 409068; (V 703/80, mass n 404136; (V 3504/79, mass n 399916).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)