Sez. 5, Sentenza n. 11226 del 30/07/2002 (Rv. 556384 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi ex art. 8 del D.Lgs. n. 472 del 1997 - Portata - Estensione alle soprattasse - Configurabilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie, l'art. 26, comma primo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ha sostituito le soprattasse (e le pene pecuniarie) previste dalla normativa previgente con sanzioni pecuniarie di uguale importo, così che le soprattasse sono divenute sanzioni a tutti gli effetti. Ne consegue che anche ad esse deve ritenersi applicabile il nuovo regime delle sanzioni, dettato dal citato D.Lgs. n. 472 del 1997, ivi compreso il principio di intrasmissibilità agli eredi, previsto dall'art. 8 del decreto medesimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)