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Sez. 5, Sentenza n. 15131 del 30/06/2006 (Rv. 591635 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Principio del "favor rei" di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Portata - Applicabilità alle soprattasse - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie in tema di soprattassa per violazione degli obblighi di versamento dell'IVA.
Stato
decisa il 2006-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591635-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie, l'art. 26, comma primo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ha sostituito le soprattasse (e le pene pecuniarie) previste dalla normativa previgente con sanzioni pecuniarie di uguale importo, così che le soprattasse sono divenute sanzioni a tutti gli effetti, onde anche ad esse deve ritenersi applicabile il nuovo regime delle sanzioni dettato dal citato d.lgs. n. 472 del 1997, ivi compreso il principio del "favor rei" di cui all'art. 3 del medesimo d.lgs. (valevole, ai sensi dell'art. 25, anche rispetto ai rapporti in corso alla data del primo aprile 1998), in forza del quale, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole. (Applicazione del principio in rapporto alla soprattassa per la violazione dell'obbligo di versamento dell'IVA prevista dall'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, abrogata dall'art. 16, comma primo, lett. a), del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e sostituita dall'art. 13 del medesimo d.lgs. con una sanzione amministrativa pecuniaria meno grave).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)