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Sez. L, Sentenza n. 3773 del 19/06/1982 (Rv. 421733 - 01)

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PERSONALE - RAPPORTO DI LAVORO DI NATURA PRIVATISTICA - PROMOZIONI - DISCIPLINA - FATTISPECIE IN TEMA DI PROMOZIONE DI DIPENDENTI DEL BANCO DI NAPOLI.*
Stato
decisa il 1982-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421733-01

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PERSONALE - RAPPORTO DI LAVORO DI NATURA PRIVATISTICA - PROMOZIONI - DISCIPLINA - FATTISPECIE IN TEMA DI PROMOZIONE DI DIPENDENTI DEL BANCO DI NAPOLI.*

In tema di rapporto di lavoro di natura privatistica dei dipendenti degli enti pubblici economici (nella specie, Banco di Napoli), ed in ispecie in tema di promozione, ove le scelte dell'ente debbono avvenire nel preminente interesse del lavoratore o per la soluzione di un conflitto di interessi fra i più lavoratori aspiranti ad una promozione da attuare mediante un meccanismo contrattuale, si ha l'attribuzione alle parti di situazioni attive o passive pariteticamente contrapposte e, correlativamente l'attività dell'imprenditore è concepita come oggetto di una obbligazione verso il lavoratore in conflitto di interessi con lui e/o con gli altri aspiranti alla promozione. In tali casi, gli elementi della valutazione e della discrezionalità sono connessi al carattere della prestazione dovuta, che consiste nel compimento della scelta e delle operazioni necessarie alla valutazione dei requisiti dei promovendi secondo i meccanismi procedimentali precostituiti e, in ogni caso, alla stregua delle regole desumibili dai principi di correttezza e di buona fede con la conseguenza dell'Obbligo della motivazione dei relativi provvedimenti, giustificativa della posizione e della graduatoria dei candidati, anche se nell'ipotesi di pura scelta può richiedersi la sola dimostrazione dell'osservanza dei criteri prestabiliti (nella specie, in applicazione di tale principio, la suprema Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito, in tema di promozione a scelta dei dipendenti del Banco di Napoli, secondo il sistema stabilito dagli artt. 47, 48, 49, e 51 del relativo regolamento del personale, avevano ritenuto la legittimità dei provvedimenti adottati dal datore di lavoro, pur in assenza di una specifica motivazione delle scelte compiute, con espresso richiamo delle suddette norme regolamentari, sintomatico della loro applicazione). (V 5800/80, mass n 409628; (V 5688/79, mass n 402286).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)