Sez. L, Sentenza n. 3674 del 27/05/1983 (Rv. 428571 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PROMOZIONE DEI DIPENDENTI - ATTIVITÀ RELATIVA DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE E DEGLI ALTRI ASPIRANTI - VALUTAZIONE E DISCREZIONALITÀ - LIMITI - PRINCIPI DI CORRETTEZZA E DI BUONA FEDE - APPLICABILITÀ - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - OBBLIGATORIETÀ - CONTENUTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PROMOZIONE DEI DIPENDENTI - ATTIVITÀ RELATIVA DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE E DEGLI ALTRI ASPIRANTI - VALUTAZIONE E DISCREZIONALITÀ - LIMITI - PRINCIPI DI CORRETTEZZA E DI BUONA FEDE - APPLICABILITÀ - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - OBBLIGATORIETÀ - CONTENUTO.*
In tema di rapporto di lavoro di natura privatistica dei dipendenti degli enti pubblici economici, ed in ispecie in tema di promozione, ove le scelte dell'ente debbono avvenire nel preminente interesse del lavoratore o per la soluzione di un conflitto di interessi fra più lavoratori aspiranti ad una promozione da attuare mediante un meccanismo contrattuale (nella specie, previsto dall'art. 76 del C.C.n.L. 22 luglio 1976 per il personale impiegatizio delle casse di risparmio), si ha l'attribuzione alle parti di situazioni attive o passive pariteticamente contrapposte, nel cui ambito l'attività del datore di lavoro è correlativamente concepita come oggetto di un'obbligazione verso il lavoratore in conflitto di interessi con lui e con altri aspiranti alla promozione. In tali casi, gli elementi della valutazione e della discrezionalità sono connessi ai caratteri peculiari della prestazione dovuta dal datore di lavoro, la quale consiste, tra l'altro, nel compimento di tutte le operazioni necessarie all'esame e alla valutazione dei requisiti di ciascun aspirante secondo i meccanismi procedimentali precostituiti ed, in ogni caso, alla stregua dei principi di correttezza e di buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.), con la conseguenza dell'Obbligo di motivazione dei relativi provvedimenti, giustificativa della posizione e della graduatoria dei candidati, e riducibile, nell'ipotesi di promozione a scelta, alla sola dimostrazione della osservanza dei criteri prestabiliti. (V 2092/81, mass n 412814; (V 5800/80, mass n 409628; (V 1/80, mass n 403358; (V 5688/79, mass n 402286; (V 5204/79, mass n 401812; (Conf 3773/82, mass n 421733).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)