Sez. L, Sentenza n. 10807 del 09/11/1990 (Rv. 469706 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITÀ ESTERO - INCLUSIONE - CONDIZIONE - CARATTERE ORDINARIO - CALCOLO DI QUEST'ULTIMA - PER L'INTERO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITÀ ESTERO - INCLUSIONE - CONDIZIONE - CARATTERE ORDINARIO - CALCOLO DI QUEST'ULTIMA - PER L'INTERO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
Al fine della computabilità della base di calcolo del trattamento di fine rapporto non è necessario che il compenso percepito dal lavoratore abbia il carattere della definitività, ma è sufficiente che si tratti di un trattamento economico goduto dal prestatore in modo normale, e non già precario, nel corso ed a causa del rapporto di lavoro. Pertanto, in ipotesi di distacco del lavoratore all'estero è computabile al fine suddetto la cosiddetta indennità estero ove risulti accertato il carattere ordinario della sua corresponsione, tenendo conto inoltre che di tale indennità vanno calcolate quelle voci che, per la funzione cui adempiono, costituiscano esplicitazione della professionalità del dipendente, mentre vanno escluse quelle che prescindano da quest'ultima e siano invece correlate al disagio conseguente al fatto che il lavoratore sia chiamato ad espletare all'estero la sua prestazione lavorativa. (nella specie la S.C. ha in tale parte cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva invece ritenuto la piena computabilità dell'indennità estero al fine del trattamento di fine rapporto dovuto dal datore di lavoro che aveva disposto il distacco). (V 475/89, mass n 461593; (V 4604/86, mass n 447329).*
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)