Sez. L, Sentenza n. 4604 del 16/07/1986 (Rv. 447329 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DISTACCO DEL LAVORATORE - COSTITUZIONE DI UN DISTINTO RAPPORTO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - IMPUTAZIONE AD UNO SOLO DEI DUE DATORI DI LAVORO DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE NASCENTI DAI DUE RAPPORTI - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DISTACCO DEL LAVORATORE - COSTITUZIONE DI UN DISTINTO RAPPORTO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - IMPUTAZIONE AD UNO SOLO DEI DUE DATORI DI LAVORO DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE NASCENTI DAI DUE RAPPORTI - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
Le parti del rapporto di lavoro possono, nell'Esercizio della autonomia negoziale, pattuire il distacco del lavoratore che, fermo il perdurare del vincolo con il datore di lavoro distaccante, faccia sorgere un distinto rapporto con altro imprenditore al fine di realizzare l'interesse del primo a che il secondo utilizzi la prestazione lavorativa del dipendente, con contestuale sospensione (oppure affievolimento) delle obbligazioni corrispettive nascenti dal rapporto originario, a meno che tale distacco non risulti simulato od in altro modo diretto a conseguire un risultato vietato (ossia in frode alla legge). Consegue che i due rapporti restano autonomi e separati, senza possibilità - neppure ai fini del computo dell'indennità di anzianità - di utilizzare il collegamento costituito dal distacco per imputare ad uno solo dei due datori di lavoro le situazioni giuridiche nascenti dai due rapporti suddetti, salvo che ciò non sia convenzionalmente stabilito tra le parti. (nella specie il lavoratore, dipendente di una società italiana, era stato distaccato all'estero presso un'altra società, consociata della prima; la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva respinto la pretesa del lavoratore di vedersi liquidata l'indennità di anzianità dalla società italiana tenendo conto sia dell'anzianità complessiva maturata presso le due società, sia dell'ultima retribuzione percepita all'estero). (V 2708/85, mass n 440492; (V 3159/84, mass n 435208).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)