Sez. 1, Sentenza n. 39139 del 14/10/2011 Cc. (dep. 27/10/2011) Rv. 251365 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Condannati per reati ostativi - Requisito della collaborazione - Collaborazione impossibile - Concedibilità - Fattispecie. .
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
I benefici penitenziari sono fruibili anche dai soggetti nei confronti dei quali la condanna per reato ostativo sia stata pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge che ne ha limitato la concessione, ove sia impossibile oggettivamente la collaborazione con l'Autorità giudiziaria. (Fattispecie riferita a reati sessuali, in cui il giudicato si era formato dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 11 del 2009).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)