Sez. 1, Sentenza n. 29109 del 09/06/2004 Cc. (dep. 02/07/2004) Rv. 229254 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Condizioni ostative alla concessione - Accertato distacco dalla criminalità organizzata - Sufficienza - Esclusione - Collaborazione con la giustizia - Collaborazione "impossibile".
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di misure alternative alla detenzione in carcere, pur dopo le modifiche apportate alla legge n. 354 del 1975 dalla legge n. 279 del 2002, la condanna per uno dei delitti elencati nell'art. 4 bis, comma primo, ord. pen. non è di per sè ostativa alla concessione dei benefici penitenziari nelle ipotesi in cui l'accertamento dei fatti e delle responsabilità sia stato operato con sentenza irrevocabile (cosiddetta "collaborazione impossibile"), sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2002 num. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)