Sez. 1, Sentenza n. 6313 del 10/12/2009 Cc. (dep. 16/02/2010) Rv. 246127 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Concessione di benefici penitenziari a condannati per reati ostativi - Requisito della collaborazione - Collaborazione impossibile - Possibilità della concessione anche per condanne divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 306 del 1992 - Condizioni - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In caso di collaborazione impossibile, i benefici penitenziari sono fruibili anche da soggetto nei confronti del quale la condanna per il reato ostativo sia stata pronunciata dopo l'entrata in vigore dell'art. 15 D.L. 8 giugno 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, di modifica all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (cosiddetto ordinamento penitenziario), ma l'ammissione di tale soggetto alla prova di tale impossibilità resta condizionata, anche nei suoi confronti, dall'esistenza di elementi che facciano escludere l'attualità del suo collegamento con la criminalità organizzata. (Fattispecie relativa a concessione di permesso premio). V. Corte cost., 27 luglio 1994 n. 357; 1° marzo 1995 n. 68.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)