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Sez. 1, Sentenza n. 20286 del 06/05/2008 Cc. (dep. 21/05/2008) Rv. 240007 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Concessione dei benefici penitenziari a soggetti condannati per reati ostativi - Requisito della collaborazione - Collaborazione impossibile - Anteriorità della condanna all'entrata in vigore del D.L. n. 306 del 1992 - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240007-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In caso di collaborazione impossibile, i benefici penitenziari sono fruibili anche da soggetto per il quale la condanna per il reato ostativo sia avvenuta dopo l'entrata in vigore dell'art. 15 D.L. 8 giugno 1992, di modifica all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (cosiddetto ordinamento penitenziario), ferma la necessità di acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva. V. Corte cost., 27 luglio 1994 n. 357; 1° marzo 1995 n. 68.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 23/12/2002 num. 279 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)