Sez. 2, Sentenza n. 17106 del 27/07/2006 (Rv. 592306 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE | Agricoltura - Diritti di prelievo supplementare sul latte - Obbligo di trattenuta sul corrispettivo degli acquisti - Violazione - Sanzionabilità - Fondamento - Conteggi successivi che escludano la debenza del prelievo - Rilevanza - Esclusione.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE
In materia di diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati, l'obbligo per l'acquirente di latte di operare la trattenuta sul corrispettivo per le partite costituenti eccedenza rispetto alla quota assegnata al produttore-venditore ha la finalità di garantire il versamento del superprelievo nell'importo dovuto e nei tempi previsti dalle norme comunitarie, allorché in sede di consuntivo il suddetto prelievo supplementare risulti effettivamente dovuto all'esito di tutti i conguagli e compensazioni. A tal fine, è giustificata l'esistenza di una sanzione amministrativa per il sol fatto di aver omesso l'accantonamento nella percentuale prevista sul corrispettivo di forniture di latte che risultino "a priori" eccedentarie rispetto alla quota, poiché l'ordinamento persegue una finalità di garanzia per assicurarsi la immediata disponibilità delle somme nella eventualità che dovessero risultare dovute alla Comunità europea. Pertanto i conteggi successivi della produzione su scala nazionale e le eventuali compensazioni che escludano la debenza del prelievo non possono incidere sull'illecito amministrativo consumatosi antecedentemente, quando è venuta meno la garanzia pretesa dallo Stato.
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 1992 num. 3950 art. 2, Legge 26/11/1992 num. 468 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)