Sez. U, Sentenza n. 9291 del 05/05/2005 (Rv. 580344 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Diritti di prelievo supplementare sul latte - Nozione - Natura - Sanzioni amministrative - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Giudizi impugnatori degli atti imponenti il pagamento - Spettanza - Giurisdizione ordinaria - Esclusione - Giurisdizione amministrativa - Devoluzione - "Ius superveniens" di cui all'art. 1, comma 551, legge finanziaria 2005 - Portata - Influenza sulla giurisdizione relativamente ai giudizi di impugnazione dei provvedimenti anteriormente deliberati - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
I diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati (prodotti lattiero-caseari), introdotti dal regolamento CE n. 856/84 (successivamente modificato e integrato dal regolamento CE n. 3950/92) al fine di riequilibrare tale settore di mercato nel quale da tempo si registrava un crescente squilibrio tra offerta e domanda che aveva causato l'accumularsi di rilevanti eccedenze produttive, e i cui oneri di smaltimento incidevano gravemente sul bilancio della Comunità, in funzione di una "quantità globale garantita" suddivisa tra gli Stati membri e ripartita mediante l'assegnazione, ai singoli produttori, di quote - cosiddetti quantitativi individuali di riferimento - il cui superamento avrebbe comportato, per tali soggetti, il pagamento di una somma di danaro), appartengono agli strumenti regolatori del mercato agricolo non aventi natura sanzionatoria, così come ha stabilito la Corte di giustizia con sentenze del 25 marzo 2004 pronunciate in via pregiudiziale, sull'interpretazione degli atti compiuti dalla CE, ai sensi dell'art. 234 (già art. 177) del Trattato. Pertanto, tenuto conto dell'effetto vincolante che tali pronunce hanno per il giudice nazionale, deve escludersi che l'impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento che ne impone il pagamento ai singoli produttori del provvedimento che ne impone il pagamento ai singoli produttori sia regolata dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che il relativo giudizio sia conseguentemente devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, e deve affermarsi, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo. Nè detta conclusione è infirmata dallo "ius superveniens" di cui all'art. 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), il quale dispone che "i provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689". Questa norma, infatti, non detta una disciplina immediata e diretta della giurisdizione, ma sancisce la mera conseguenza di un presupposto di diritto materiale implicito, perchè, richiamando la legge in materia di sanzioni amministrative ed istituendo una stretta correlazione fra i rimedi ivi previsti ed i provvedimenti aventi l'oggetto suindicato, accredita della consistenza del diritto soggettivo le situazioni giuridiche dei privati sulle quali incidono i provvedimenti in questione, sottraendole all'area dell'interesse legittimo, onde finisce per assumere il valore di una disposizione sostanziale, attributiva a questi ultimi della natura sanzionatoria che, in precedenza, doveva ai medesimi negarsi: tale disposizione, pertanto, in difetto di contrarie previsioni al riguardo, non può che disporre per l'avvenire, sicchè risulta applicabile esclusivamente ai provvedimenti emessi successivamente alla sua entrata in vigore, mentre quelli che, come nella specie, sono stati anteriormente deliberati, continuano a rimanere estranei all'area del potere punitivo dell'amministrazione competente, come, per corollario, a quella della giurisdizione ordinaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 551 CORTE COST., Regolam. Comunitario del 1984 num. 856, Regolam. Comunitario del 1992 num. 3950
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)