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Sez. 1, Sentenza n. 46227 del 06/10/2004 Cc. (dep. 29/11/2004) Rv. 230502 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova - Tossicodipendente - Revoca dell'affidamento in casi particolari - Divieto di cui all'art. 58 ord. pen.
Stato
decisa il 2004-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230502-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di affidamento in prova per i detenuti, il divieto triennale di concessione dei benefici previsto dall'art. 58 ord. pen. consegue alla situazione del condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma primo, dell'art. 47 ter, comma sesto, o dell'art. 51, comma primo, ord. pen.. Ne consegue, atteso il rinvio operato dall'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990 alla disciplina di cui all'art. 47 ord. pen., che anche nel caso di affidamento di persona tossicodipendente, la revoca del beneficio dell'affidamento è disposta ai sensi dell'art. 47, comma primo, ord. pen. ed opera per l'effetto come divieto preclusivo ai sensi dell'art. 58 ord. pen. nei riguardi di ulteriori benefici.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)