Sez. 1, Sentenza n. 13607 del 10/03/2009 Cc. (dep. 27/03/2009) Rv. 243497 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova in casi particolari previsto dall'art. 94 d.P.R. 309 del 90 - Applicabilità del divieto di nuova concessione del beneficio previsto dall'art. 58 quater, comma secondo, O.P. - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il divieto di nuova concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione opera anche nell'ipotesi di affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)