Sez. 1, Sentenza n. 39230 del 28/01/2014 Cc. (dep. 24/09/2014) Rv. 261184 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Divieto triennale di nuova concessione del beneficio previsto dall'art. 58 quater, ord. pen. - Applicabilità anche all'ipotesi di revoca dell'affidamento "terapeutico" previsto dall'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 - Sussistenza - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il divieto triennale ex art. 58-quater, ord. pen. di concessione di benefici penitenziari al condannato, nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, opera anche nell'ipotesi di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione del rinvio effettuato dal comma sesto di tale norma alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)