diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8391 del 20/09/1996 (Rv. 499686 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE | Controversia per il rimborso di imposta non dovuta - Istanza di riassunzione del giudizio da parte dell'Amministrazione - Dichiarazione di inammissibilità - Difetto di apposita eccezione del contribuente - Vizio di ultrapetizione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499686-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario e con riguardo a controversia per il rimborso di imposta non dovuta, non incorre nel vizio di ultrapetizione, né viola il principio del contraddittorio la decisione della Commissione Tributaria Centrale che, senza apposita eccezione del contribuente e senza aver invitato l'Intendenza di Finanza a produrre la necessaria documentazione, dichiari l'inammissibilità della istanza di riassunzione del giudizio, proposta ai sensi dell'art. 15 della legge n. 408 del 1990, perché sottoscritta da un direttore di sezione "per l'Intendente", senza che sia munito di specifica e dimostrata delega conferitagli dallo stesso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)