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Sez. 1, Sentenza n. 2099 del 20/02/1992 (Rv. 475844 - 01)

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - Contenuto - In genere | Sottoscrizione da parte di un funzionario non preposto al reparto contenzioso dell'ufficio imposte competente - Legittimità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475844-01

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - Contenuto - In genere

Con riguardo al procedimento dinanzi alla commissione tributaria di secondo grado, la sottoscrizione dell'atto di appello da parte di un funzionario addetto al reparto contenzioso dell'ufficio imposte competente, ma non preposto al reparto stesso, non soddisfa il requisito della sottoscrizione del ricorso, previsto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 22, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, in relazione al precedente art. 15, atteso che negli atti a rilevanza esterna il potere di manifestare la volontà della p.a. compete o al titolare dell'ufficio, o ad un funzionario da lui delegato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/03/1933 num. 185 art. 175, Regio Decr. 23/03/1933 num. 185 art. 177, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)