Sez. 3, Sentenza n. 5095 del 06/04/1982 Ud. (dep. 18/05/1982) Rv. 153747 - 01
EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOTAIO ROGANTE ATTO DI ACQUISTO DEI LOTTI - RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOTAIO ROGANTE ATTO DI ACQUISTO DEI LOTTI - RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Non è responsabile di concorso nel reato di lottizzazione abusiva di terreni a scopo residenziale il notaio che roghi gli Atti di compravendita di detti terreni o che, nell'espletamento di una attività meramente marginale, autentichi le firme dei contraenti, se tali Atti siano validi risultando da essi lo stato di conoscenza da parte dell'acquirente della Mancanza di autorizzazione alla lottizzazione. Infatti, per il combinato degli artt. 27 e 28 legge 16 febbraio 1913 n. 89 (ordinamento del notariato e degli archivi notarili) e 10 legge 6 agosto 1967 n. 765, il notaio richiesto non può esimersi dal ricevere Atti non espressamente proibiti dalla legge e, quindi, gli Atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale i quali non sono nulli quando risulti da essi che l'acquirente era a conoscenza della Mancanza di una lottizzazione autorizzata.*
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 27, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)