Sez. 1, Sentenza n. 18451 del 14/09/2004 (Rv. 577054 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO | Provvedimento di liquidazione del compenso all'amministratore - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. Ammissibilità - Esclusione - Opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO
È inammissibile il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto del presidente del Tribunale avente ad oggetto la liquidazione, a carico di società di capitali, del compenso all'amministratore giudiziario nominato ai sensi dell'art. 2409, terzo comma, seconda parte, cod. civ., in considerazione della natura monitoria del provvedimento, intrinsecamente mancante di definitività e suscettibile di dare ingresso all'esercizio del rimedio, per la parte obbligata alla corresponsione, di cui all'art. 645 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)