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Sez. 2, Sentenza n. 14456 del 22/12/1999 (Rv. 532476 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Procedura ex artt 11 legge 319/80 e 29 legge 794/92 - Carattere di specialità - Conseguenze - Estensione a categorie professionali diverse da quelle previste - Inammissibilità - Impugnazione del provvedimento di liquidazione con ricorso ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fattispecie in tema di amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 cod.civ..
Stato
decisa il 1999-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532476-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

La disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 11 della legge n. 319 del 1980 e 29 della legge n. 794 del 1942 in tema di liquidazione del compenso spettante a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori nominati dall'autorità giudiziaria ha carattere di specialità, e può essere, pertanto, applicata ai soli ausiliari del giudice elencati nelle menzionate norme. Non rientra tra i soggetti previsti dalla citata normativa l'amministratore giudiziario nominato dal tribunale nel corso del procedimento ex art. 2409 cod.civ., al quale il compenso andrà, pertanto, liquidato, a norma degli artt. 68 cod.proc.civ., 52 e 53 cod.proc.civ., dal giudice che lo ha nominato con decreto avente natura di titolo esecutivo contro la parte tenuta a corrispondere il compenso stesso, con conseguente facoltà, tanto per l'amministratore quanto per la parte obbligata, di avvalersi dei rimedi che derivano, secondo la legge processuale, dalla natura del provvedimento di liquidazione (rimedio di cui all'art. 640 terzo comma cod.proc.civ. per l'amministratore, in caso di rigetto totale o parziale dell'istanza; rimedio di cui all'art. 645 cod.proc.civ. per la parte obbligata, in caso di accoglimento della medesima), ma non anche del ricorso straordinario di cui all'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)