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Sez. L, Sentenza n. 3488 del 23/02/2016 (Rv. 638965 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTATUM" E "QUID DISPUTANDUM") | Estensione oggettiva del giudicato - Dedotto e deducibile - Inclusione - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638965-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTATUM" E "QUID DISPUTANDUM")

Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. (Nella specie, la S.C. ha affermato che il giudicato sull'ammontare di un credito infrazionabile per contributi previdenziali si estende alla base di calcolo inibendone la modifica in un successivo giudizio tra le stesse parti, mentre il definitivo accertamento sull'inclusione o meno di una o più voci nella base di calcolo del suddetto credito non preclude la proponibilità di successive domande sulla computabilità o meno di altre componenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)