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Sez. U, Sentenza n. 4676 del 16/04/1992 (Rv. 476841 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - In genere | Litispendenza e continenza - Giudice preventivamente adito - Individuazione - Deposito del ricorso - Rilevanza - Notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476841-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - In genere

Nel rito del lavoro, per individuare, ai fini della litispendenza (e della continenza), il giudice preventivamente adito, deve farsi riferimento al deposito del ricorso presso la cancelleria, realizzandosi in tale momento, con l'adizione del giudice, l'instaurazione del rapporto tra due dei tre soggetti (tra i quali si svolge il processo) e non alla successiva notificazione del ricorso medesimo con in calce il decreto di fissazione dell'udienza, secondo il criterio del terzo comma dell'art. 39 cod. proc. civ., la cui applicazione comporta la dipendenza dal giudice (ed in particolare, dalla tempestività o meno dell'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza ai sensi del secondo comma dell'art. 415) della possibilità per il ricorrente di notificare l'atto introduttivo del giudizio e di determinare la pendenza della lite ai sensi del citato art. 39.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)