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Sez. 1, Sentenza n. 264 del 27/01/1968 (Rv. 331174 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE -GARANZIE- GARANZIE PER DEBITI SCADUTI E GARANZIE PER DEBITI CONTESTUALI- CRITERI DISTINTIVI - PRESTAZIONE ORIGINATRICE DEL CREDITO FRAZIONATA IN PIU SOLUZIONI - GARANZIA CONCESSA QUANDO UNA PARTE DELLA PRESTAZIONE ABBIA GIA AVUTO LUOGO.*
Stato
decisa il 1968-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331174-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE -GARANZIE- GARANZIE PER DEBITI SCADUTI E GARANZIE PER DEBITI CONTESTUALI- CRITERI DISTINTIVI - PRESTAZIONE ORIGINATRICE DEL CREDITO FRAZIONATA IN PIU SOLUZIONI - GARANZIA CONCESSA QUANDO UNA PARTE DELLA PRESTAZIONE ABBIA GIA AVUTO LUOGO.*

La distinzione fra crediti preesistenti e crediti contestuali, ai fini della diversa disciplina stabilita rispettivamente nel primo e nel secondo comma dell'art.67 della legge fallimentare, per quanto attiene alla revoca delle garanzie concesse, non si fonda su un criterio meramente temporale, bensi su quello dell'unicita o meno del rapporto. La richiesta di una garanzia per un debito contestuale rientra nella normale prudenza e non costituisce indice di quella conoscenza dello stato di insolvenza, sulla quale si fonda la presunzione di frode posta dal primo comma del citato art.67. Pertanto non puo negarsi la contestualita, se la prestazione da cui sorge il credito complessivamente considerato non sia stata effettuata in unica soluzione, ma abbia avuto luogo per una parte, come nel caso di acconto sul prezzo di una compravendita, in un momento anteriore, essendo invece rilevante e decisivo che essa concerna l'unico rapporto voluto dalle parti sin dall'origine con la pattuita garanzia.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)