Sez. L, Sentenza n. 644 del 03/02/1986 (Rv. 444211 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PRINCIPIO DELLA IMMODIFICABILITÀ DELLA CONTESTAZIONE - VALUTAZIONE DI ALTRI FATTI ATTRIBUITI AL DIPENDENTE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PRINCIPIO DELLA IMMODIFICABILITÀ DELLA CONTESTAZIONE - VALUTAZIONE DI ALTRI FATTI ATTRIBUITI AL DIPENDENTE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
In tema di impugnativa del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo il principio dell'immodificabilità della contestazione subisce dei temperamenti nel senso che non preclude la valutazione di altri fatti attribuiti al dipendente, quando questi non vengano considerati come causa autonoma di recesso, ma soltanto come mere circostanze confermative del fatto contestato e della sua gravità. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che - giudicando in ordine alla legittimità di un licenziamento intimato al lavoratore per un determinato comportamento ingiurioso tenuto da quest'ultimo nei confronti di un superiore gerarchico - aveva respinto le istanze istruttorie del datore di lavoro dirette a provare altri analoghi episodi ingiuriosi al fine di valutare in termini di maggiore gravità lo specifico comportamento allegato a motivo del licenziamento; la S.C. - nel cassare tale pronuncia - ha affermato il suddetto principio di diritto). (V 2964/84, mass n 435009; (V 2500/84, mass n 434515; (V 5386/78, mass n 395159).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)