Sez. L, Sentenza n. 2680 del 03/04/1990 (Rv. 466345 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - NON AGEVOLE APPREZZABILITÀ DELL'ESISTENZA DELLA SUBORDINAZIONE - ULTERIORI CRITERI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - NON AGEVOLE APPREZZABILITÀ DELL'ESISTENZA DELLA SUBORDINAZIONE - ULTERIORI CRITERI.*
L'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mentre, nel caso in cui, per le caratteristiche particolari del rapporto, detto elemento non sia agevolmente apprezzabile, soccorrono, ai fini della distinzione, altri criteri, valutabili quali elementi indiziari, consistenti nell'oggetto della prestazione (operae, nel lavoro subordinato, e Opus, in quello autonomo), nell'esistenza o meno, in capo al lavoratore, di una organizzazione di tipo imprenditoriale, anche in termini minimi, e nella incidenza soggettiva del rischio, che, nel rapporto di lavoro subordinato, grava sul datore di lavoro e, in quello autonomo, incombe sullo stesso lavoratore. (V 4515/87, mass n 453213; (V 3841/86, mass n 446679; (V 6150/85, mass n 443284; (V 5995/85, mass n 443142; (V 2249/82, mass n 420118).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)