Sez. 5, Sentenza n. 22671 del 29/04/2002 Ud. (dep. 12/06/2002) Rv. 222598 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE | Attribuzione della competenza al giudice di pace - Esclusione della sospensione condizionale della pena - Regime transitorio - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE
In tema di ingiuria, il d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000, che attribuisce alla competenza del giudice di pace la trattazione dei processi per ingiuria, esclude l'applicazione della sospensione condizionale per le pene irrogate dal giudice di pace; ne consegue che, per i fatti precedenti all'entrata in vigore del citato d.lgs., deve trovare applicazione questa disposizione qualora risulti in concreto più favorevole per l'imputato. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di condanna alla pena pecuniaria limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena perché l'esclusione del beneficio risultava in concreto più favorevole al reo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 60 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)