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Sez. 1, Sentenza n. 272 del 13/01/1981 (Rv. 410692 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - FORMALITA.*
Stato
decisa il 1981-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410692-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - FORMALITA.*

La tutela del diritto di difesa dell'imprenditore nella fase precedente la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art 15 del RD 16 marzo 1942 n 267 (nel testo risultante a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n 141 del 1970), non postula necessariamente una formale convocazione davanti al tribunale in camera di consiglio, ma deve ritenersi assicurata ogni qual volta l'imprenditore medesimo, informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti, sia stato posto in condizione di svolgere le opportune controdeduzioni, ancorche senza l'assistenza di un legale, come nel caso in cui sia stato ascoltato dal giudice all'uopo incaricato ed abbia illustrato le proprie difese con dettagliata memoria. (Conf 3372/78, mass n 392818; (Conf 2395/77, mass n 386102).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)