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Sez. 1, Sentenza n. 5067 del 21/05/1998 (Rv. 515643 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITÀ E ANNULLABILITÀ | Nullità del brevetto per marchio d'impresa - Controversia relativa - Pubblico Ministero - Parte necessaria del giudizio - Impugnazione della sentenza proposta dal privato - Omessa notifica al Pubblico Ministero - Integrazione del contraddittorio nei suoi confronti - Necessità - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515643-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITÀ E ANNULLABILITÀ

Per il disposto degli artt. 70 e 72 cod. proc. civ. e 59 R.D. 21 giugno 1942 n. 929, come sostituito dall'art. 55 D.Lgs 4 dicembre 1992 n. 480 il Pubblico Ministero è parte necessaria nei giudizi che hanno ad oggetto la domanda di nullità del brevetto per marchio d'impresa, potendo egli stesso proporre la domanda ed avendo facoltà d'impugnare la sentenza emessa sulla domanda proposta dal privato interessato. Pertanto il contraddittorio deve essere integrato in sede di impugnazione nei confronti del P.M., al quale deve essere notificata l'impugnazione proposta dal privato interessato, comportando la mancata notifica la nullità del rapporto processuale, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 59, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)