Sez. 1, Sentenza n. 14163 del 14/11/2001 (Rv. 550256 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Intervento obbligatorio del P.M. - Appello - Sentenza di accoglimento delle richieste del P.G. - Ricorso per cassazione - Omessa notifica al P.G. presso la Corte di Appello - Irrilevanza - Fondamento.
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Nei casi di intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, l'omessa notifica del ricorso per cassazione al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello non è causa di inammissibilità allorquando la sentenza impugnata abbia accolto le richieste del P.G.; infatti, la notifica del ricorso è finalizzata a consentire l'esercizio dell'impugnazione e, siccome l'interesse ad impugnare - in ragione del quale avrebbe dovuto farsi luogo ad integrazione del contraddittorio - è costituito dalla soccombenza, l'omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo, la cui domanda è stata interamente accolta dalla Corte territoriale, mentre il controllo sulla legittimità di quest'ultima è assicurato dall'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)