Sez. L, Sentenza n. 748 del 27/01/1987 (Rv. 450441 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - NOZIONE - COSIDDETTI ISTITUTI INDIRETTI - ASSUNZIONE A BASE DI CALCOLO DI UNA NOZIONE PIÙ RISTRETTA - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - NOZIONE - COSIDDETTI ISTITUTI INDIRETTI - ASSUNZIONE A BASE DI CALCOLO DI UNA NOZIONE PIÙ RISTRETTA - AMMISSIBILITÀ.*
Costituisce parte integrante della retribuzione del lavoratore subordinato qualunque emolumento in danaro o prestazione in natura, che il datore di lavoro sia tenuto, per legge o per contratto, a fornire continuativamente al lavoratore stesso in ragione del normale svolgimento del rapporto con questi instaurato. Da tale carattere retributivo non consegue però necessariamente che l'emolumento o la prestazione siano da computare nella base di calcolo dei cosiddetti istituti indiretti, atteso che non esiste nel nostro ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione che precluda all'autonomia contrattuale di definire, per il calcolo suddetto, una più restrittiva nozione di retribuzione, a meno che non lo imponga una speciale norma di legge, evenienza questa che si verifica, oltre che per l'indennità di anzianità e di preavviso, anche per le festività infrasettimanali, ma non già per istituti quali le ferie, la malattia e l'infortunio, i permessi sindacali retribuiti, la gravidanza, i permessi di studio. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che - pur avendo esattamente ritenuto la natura retributiva dell'indennità denominata "contributo supplementare pasto" erogata da aziende di credito ai propri dipendenti in ragione della riduzione dell'intervallo meridiano - aveva computato tale emolumento nella base di calcolo di tutti gli istituti indiretti predetti). (V 3251/85, mass n 440918; (V 1073/84, mass n 433230; (V 6726/81, mass n 417610; (V 999/80, mass n 404433).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)