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Sez. 2, Sentenza n. 1401 del 07/05/1968 (Rv. 333032 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - PASSIVA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1968-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333032-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - PASSIVA - ESTREMI.*

La rappresentanza attiva dell'amministratore di condominio coincide con la sfera delle sue attribuzioni egli puo, senza bisogno di autorizzazione dell'assemblea, promuovere azioni per la realizzazione giudiziale dei compiti che gli conferisce l'art. 1130 cod.civ.. la rappresentanza passiva dell'amministratore di condominio va oltre la sfera di tali compiti- qualunque Azione che si riferisca a parti comuni dell'edificio va promossa contro l'amministratore precisandosi che l'espressione - parti comuni- va intesa non nel senso meramente materiale, ma comprensiva di tutti i rapporti giuridici che sorgano dall'esistenza di parti comuni del condominio, come organizzazione, amministrazione, servizi comuni. (Conf. N.2055-67 massima n.329137 n.849-67 massima n.326989).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)