Sez. L, Sentenza n. 8407 del 16/11/1987 (Rv. 455963 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - REQUISITO CONTRIBUTI - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA - NECESSITÀ - DECORRENZA DELLA PENSIONE DA EPOCA SUCCESSIVA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA ALLO ASSEGNO ORDINARIO EX LEGGE N. 222 DEL 1984 ATTRIBUITO AD UN ASSICURATO SUCCESSIVAMENTE ALLA REVOCA DELLA PENSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - REQUISITO CONTRIBUTI - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA - NECESSITÀ - DECORRENZA DELLA PENSIONE DA EPOCA SUCCESSIVA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA ALLO ASSEGNO ORDINARIO EX LEGGE N. 222 DEL 1984 ATTRIBUITO AD UN ASSICURATO SUCCESSIVAMENTE ALLA REVOCA DELLA PENSIONE.*
In forza del combinato disposto degli artt. 18 del DPR 27 aprile 1968 n. 488 e 149 disp. Att. Cod. proc. civ. - che si applicano anche dopo l'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984 n. 222, contenente la nuova disciplina dell'Invalidità pensionabile, non essendo stati da questa né abrogati, né modificati - il requisito del versamento di un determinato numero di contributi mensili o settimanali deve sussistere ed essere riscontrato con riferimento esclusivo al quinquennio precedente la presentazione della domanda di pensione in Sede amministrativa, anche nel caso in cui il diritto dell'assicurato alla prestazione pensionistica sia accertato e dichiarato con decorrenza da epoca successiva, per essere lo stato di Invalidità pensionabile insorto solo nel corso del procedimento giudiziario. Tale principio trova applicazione anche nel caso di revoca della pensione d'Invalidità, atteso che il giudizio conseguente alla revoca medesima non ha per oggetto in via diretta il provvedimento amministrativo per verificarne la legittimità o meno, bensì la esistenza stessa del diritto dell'assicurato alla prestazione previdenziale, sia in quanto illegittimamente disconosciuto dallo INPS con il provvedimento di revoca, sia in quanto, successivamente a quest'ultima, risulti reintegrato in tutti i suoi presupposti ed elementi costitutivi. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva riconosciuto ad un assicurato, cui l'INPS aveva revocato la pensione d'Invalidità, l'assegno ordinario d'Invalidità di cui alla legge n. 222 cit. A partire da una data successiva a quella del provvedimento di revoca ed aveva ritenuto che non di meno in tal caso l'integrazione del requisito contributivo dovesse essere verificata con riferimento al quinquennio precedente la domanda di pensione in Sede amministrativa). (V 2680/85, mass n 440468).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)