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Sez. L, Sentenza n. 10980 del 14/11/1990 (Rv. 469751 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE PER RAGIONI DI COMPATIBILITÀ CON LE RESIDUE CAPACITÀ DEL LAVORATORE INABILE - DIRITTO DEL LAVORATORE MEDESIMO - INSUSSISTENZA - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 1464 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469751-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE PER RAGIONI DI COMPATIBILITÀ CON LE RESIDUE CAPACITÀ DEL LAVORATORE INABILE - DIRITTO DEL LAVORATORE MEDESIMO - INSUSSISTENZA - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 1464 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*

La prescrizione che prevede l'Obbligo del datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni confacenti al suo stato di ridotta capacità lavorativa attiene unicamente agli invalidi civili assunti a seguito di collocamento obbligatorio e non è estensibile, trattandosi di norma eccezionale, a tutte le altre ipotesi per le quali vige invece il principio che il prestatore inabile a svolgere le proprie mansioni non ha diritto di essere adibito a compiti compatibili con le sue residue capacità, trovando applicazione il disposto dell'art. 1464 cod. civ. sugli effetti dell'impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione nei contratti sinallagmatici, con conseguente possibilità di recesso da parte del datore di lavoro. (V 1439/86, mass n 444833; (V 140/83, mass n 424946).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)