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Sez. L, Sentenza n. 1439 del 05/03/1986 (Rv. 444833 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ PERMANENTE DEL LAVORATORE A SVOLGERE REGOLARMENTE LE MANSIONI ASSEGNATEGLI - RILEVANZA - DISCIPLINA EX ART. 1464 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444833-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ PERMANENTE DEL LAVORATORE A SVOLGERE REGOLARMENTE LE MANSIONI ASSEGNATEGLI - RILEVANZA - DISCIPLINA EX ART. 1464 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*

La sopravvenuta inidoneità permanente del lavoratore a svolgere regolarmente le mansioni assegnategli trova disciplina non nell'art. 2110 cod. civ. - che presuppone un impedimento temporaneo del lavoratore affetto da malattia, anche reiterata, a prestare l'attività dovuta - bensì nella norma dell'art. 1464 cod. civ., il quale, regolando gli effetti dell'impossibilità parziale della prestazione nei contratti sinallagmatici, prevede la possibilità del recesso dell'altra parte, ove questa non abbia un interesse apprezzabile a ricevere un adempimento parziale; con la conseguenza per l'imprenditore dell'adozione di un giustificato motivo di licenziamento, a norma dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa. (V 140/83, mass n 424946; (V 6126/81, mass n 416922; (V 1556/76, mass n 380304; (V 176/75, mass n 373351).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)