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Sez. U, Sentenza n. 2994 del 23/06/1989 (Rv. 463177 - 01)

POSSESSO - AZIONI E DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PASSAGGI A LIVELLO E INTERSEZIONI DI VIE FERRATE CON STRADE PRIVATE - POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE - PERDITA DI GODIMENTO DI UN FONDO PER EFFETTO DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGIO A LIVELLO - TUTELA DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - AZIONI POSSESSORIE - ESPERIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463177-01

POSSESSO - AZIONI E DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PASSAGGI A LIVELLO E INTERSEZIONI DI VIE FERRATE CON STRADE PRIVATE - POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE - PERDITA DI GODIMENTO DI UN FONDO PER EFFETTO DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGIO A LIVELLO - TUTELA DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - AZIONI POSSESSORIE - ESPERIBILITÀ.*

Con riguardo ai passaggi a livello, all'intersezione di vie ferrate (incluse quelle in regime di concessione) con strade private, le attribuzioni dell'amministrazione, in tema di regolamentazione dei passaggi stessi, non includono il potere di sopprimerli o chiuderli permanentemente, tanto nel vigore del R.d.l. 9 maggio 1912 n. 1447 e della legge 29 maggio 1969 n. 315, quanto nella disciplina introdotta dal d.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 (non innovativo sul punto). Pertanto, al proprietario di un fondo, che resti intercluso, o comunque perda il godimento di detta strada, per effetto di soppressione del passaggio a livello, deve riconoscersi la possibilità di adire il giudice ordinario con Azione possessoria, considerando che l'improponibilità dell'Azione stessa contro la pubblica amministrazione, in relazione al divieto per il giudice ordinario di interferire sull'atto amministrativo (art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E), va esclusa ancorché in presenza di provvedimenti amministrativi ove emessi in carenza di potere della pubblica amministrazione. (V 3049/88, mass n 458590; (V 3413/86, mass n 446371).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 5, Regio Decr. 09/05/1912 num. 1447 art. 82, Legge 29/05/1969 num. 315 art. 1, Legge 29/05/1969 num. 315 art. 5, DPR 11/07/1980 num. 753 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)