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Sez. 3, Sentenza n. 11394 del 17/11/1997 (Rv. 510018 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) | Obbligo di correttezza e buona fede nelle trattative - Portata - Dimensione oggettiva - Rilevanza esclusiva - Componente soggettiva di malafede - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510018-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO)

Per la sussistenza della responsabilità precontrattuale, a norma dell'art. 1337 cod. civ., l'obbligo della buona fede nelle trattative deve essere inteso in senso oggettivo, sicché non è necessario un particolare comportamento soggettivo di malafede, ma è sufficiente anche il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che senza giusto motivo ha interrotto le trattative, eludendo così le aspettative di controparte che confidando nella conclusione del contratto, è stata indotta a sostenere spese o abbia rinunciato ad occasioni più favorevoli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)