Sez. 1, Sentenza n. 9328 del 10/04/2008 (Rv. 602640 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione del termine ragionevole di durata del processo - Equa riparazione - Determinazione dell'indennizzo - Criteri elaborati dalla CEDU - Mancata osservanza dei criteri da parte del giudice di merito - Condizioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di quantificazione del danno non patrimoniale derivante dalla violazione del termine ragionevole di durata del processo, il giudice del merito che intenda discostarsi dai criteri indennitari affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, senza incorrere nel vizio di violazione di legge, per mancato rispetto dei parametri in questione, deve, al fine di determinare l'impatto dell'irragionevole ritardo sulla psiche del richiedente, procedere sempre ad un giudizio di comparazione i cui termini sono costituiti, per un verso, dalla natura e dall'entità della pretesa pecuniaria avanzata e, per altro verso, dalle condizioni socio-economiche dell'attore, in quanto solo tale comparazione può fornire la prova, sia pure presuntiva, dell'effettiva entità dello stress subito dalla parte, essendo ancorata ad elementi concreti e non a formule generiche ed astratte.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)