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Sez. 1, Sentenza n. 22476 del 29/11/2004 (Rv. 578252 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI | Decreto emanato in sede di reclamo - Domanda del debitore di rifusione delle spese processuali - Ammissibilità (richiamo a Corte cost., n. 328 del 1999) - Omissione della pronuncia sulla domanda - Ricorso per cassazione ex art. 111, Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578252-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI

In sede di reclamo avverso il decreto di rigetto del ricorso di fallimento, la Corte d'Appello, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22, legge fall., (corte cost., n. 328 del 1999), è tenuta a provvedere sulla domanda del debitore, di condanna del creditore istante al pagamento delle spese processuali, e, in caso di omissione di pronuncia su detta domanda, il decreto è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, Cost., in quanto il provvedimento, nella parte in cui regola le spese, ha natura di pronuncia definitiva e decisoria su un diritto soggettivo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)