Sez. L, Sentenza n. 2500 del 18/03/1999 (Rv. 524277 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Braccianti agricoli con rapporti a tempo determinato - Fattispecie costitutiva del diritto al trattamento di malattia - Prestazione delle richieste giornate lavorative prima dell'insorgenza della malattia - Rilevanza costitutiva - Iscrizione negli elenchi nominativi oppure domanda di rilascio di certificato provvisorio - Incidenza sul solo esercizio del diritto - Conseguenze - Malattia insorta dopo la prestazione di 51 giornate lavorative e prima della richiesta del certificato provvisorio - Diritto all'indennità per i giorni di malattia successivi a detta richiesta - Sussistenza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
La fattispecie costitutiva del diritto dei braccianti agricoli con rapporti di lavoro a tempo determinato al trattamento economico di malattia si perfeziona con il compimento nell'anno, e prima dell'insorgenza dello stato morboso, del numero di giornate lavorative previste dall'art. 3 del D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, mentre la iscrizione negli elenchi nominativi, oppure la domanda del certificato provvisorio sostitutivo di essa (la rilevanza della cui data - invece di quella del rilascio - consegue alla sentenza della Corte costituzionale n. 483/1995, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 4, comma quinto, del D.Lgs.Lgt. n. 212/1946) condizionano solo la possibilità di far valere il diritto stesso; ne consegue che in caso di malattia insorta dopo la prestazione nell'anno delle previste cinquantuno giornate lavorative ma prima della presentazione della domanda del certificato provvisorio, il lavoratore ha diritto all'indennità di malattia - che matura giorno per giorno in corrispondenza alla singole giornate non lavorate durante la malattia - per il (solo) periodo successivo a detta domanda. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata e statuito nel merito in applicazione del principio riportato, osservando che in concreto non si poneva il problema del rispetto dell'art. 5, comma 6, del D.L. n. 463/1983 nella parte in cui impone di limitare l'indennità di malattia ad un numero di giornate non superiore a quello risultante dall'iscrizione negli elenchi nominativi, poiché i giorni di malattia rimasti in questione non superavano il numero di cinquantuno).
Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decr. Legisl. Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)