Sez. 2, Sentenza n. 49195 del 12/11/2003 Cc. (dep. 23/12/2003) Rv. 226982 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Termine di comparizione - Insufficienza - Possibilità di integrazione fino alla concorrenza di quello di tre giorni - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali ai fini dell'osservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa non è consentito integrare quello originario insufficiente, non rispettando la sommatoria dei due termini la norma di cui all'art. 324, comma sesto, cod. proc. pen., in quanto i tre giorni liberi devono essere, per la loro stessa natura e finalità, consecutivi. (Fattispecie in tema di riesame di sequestro probatorio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)