Sez. 6, Sentenza n. 20710 del 28/03/2003 Cc. (dep. 09/05/2003) Rv. 225915 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Termine minimo per comparire - Inosservanza - Rinnovazione dell'avviso - Computo del periodo decorrente dal primo avviso - Legittimità - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di riesame, qualora sia stato rinnovato, per mancato rispetto del termine di tre giorni liberi previsto dall'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen., l'avviso di fissazione dell'udienza camerale, devono essere considerati ai fini del computo del nuovo termine anche i giorni che separano la data dell'udienza e l'avviso originario. Corrisponde, infatti, all'assetto dei termini del procedimento del riesame, caratterizzati da una estrema brevità, valorizzare l'effetto sostanziale che tale avviso ha avuto sulla preparazione del ricorrente a sostenere le sue ragioni davanti al giudice del riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)