Sez. 5, Sentenza n. 5485 del 08/11/2012 Cc. (dep. 01/02/2013) Rv. 255205 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Termine di comparizione - Tre giorni liberi - Esclusione nel computo "del dies a quem" e "del dies a quo" - Inosservanza - Nullità del procedimento di riesame.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di riesame il termine per comparire è stabilito dall'art. 324, comma sesto, cod. proc. pen., in almeno tre giorni liberi consecutivi, nel computo dei quali deve essere escluso non soltanto il "dies a quo" ma anche il "dies ad quem"; l'inosservanza di detta norma comporta la violazione del diritto al contraddittorio, la quale ove sia tempestivamente eccepita determina la nullità del procedimento di riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)