Sez. L, Sentenza n. 846 del 03/02/1984 (Rv. 433061 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - RICOSTRUZIONE DEL SIGNIFICATO DEL NEGOZIO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - OMESSA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLE PARTI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - RICOSTRUZIONE DEL SIGNIFICATO DEL NEGOZIO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - OMESSA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLE PARTI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
L'interpretazione di un contratto, consistendo nell'accertamento di una realtà storica (la comune intenzione delle parti), è assoggettata, ai fini del controllo di legittimità in Cassazione, ai principi che governano i giudizi di fatto, tra cui è fondamentale quello della non Rilevanza del mancato esame di elementi non idonei a modificare l'accertamento, per cui è incensurabile la ricostruzione del significato del negozio operata dal giudice del merito che ometta di valutare il comportamento delle parti, quando questo elemento non appaia tale da poter portare ad un giudizio diverso, posto che il criterio ermeneutico relativo al detto comportamento è meramente sussidiario di quello fondamentale espresso dal primo comma dell'art. 1362 cod. civ.. (Conf 5528/81, mass n 416236).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)